Polizze vita, un mondo da conoscere
di Aniello Milano | pubblicato il 3 giugno 2021
E’ sempre più forte l’interesse per la gestione dell’immensa liquidità ferma sui conti correnti attraverso una diversificata offerta di polizze di private insurance e unit linked. Ma cosa sono, che tipo di copertura offrono e quali vantaggi.
La prima suddivisione è in base al ramo e quindi la prestazione
- Ramo Danni, regime indennitario valore non superiore al quello originario e funzione risarcitoria
- Ramo Vita, regime forfettario valore solo funzione dell’importo del capitale assicurato/premio pagato.
Il Ramo vita ha a sua volta una profonda distinzione nei prodotti.
Prodotti assicurativi puri (finalità di protezione e previdenza)
- Temporanee caso morte
- Long term care
- Dread disease
- Rendite
Prodotti di investimento assicurativo (finalità di investimento)
- Polizze vita rivalutabili
- Unit Linked e Index Linked
Prodotti di investimento assicurativo puri, assenza copertura del rischio morte (finalità di investimento)
- Contratti di capitalizzazione
Prodotti di previdenza complementare individuale (finalità solo di previdenza)
- Forme Individuali Pensionistiche (FIP)
- Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Nel ramo vita, ve ne sono di diversi tipi a seconda di come viene costruita e le relative prestazioni.
Ramo I
- Polizze Rivalutabili (Gestione Separata), con garanzie assicurative legate alla vita umana. Rendimento minimo garantito e garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza o, in caso di sinistro; rendimento per gli assicurati legato ai risultati finanziari della gestione separata.
Ramo I e ramo III
- Polizze Multiramo, una parte del premio è investita in gestioni separate; l’altra è investita in fondi comuni di investimento o Sicav il cui valore è legato all’andamento dei mercati finanziari
Ramo III
- Elevato contenuto finanziario con limitata componente, legata al rischio demografico. La prestazione finale è legata all’andamento di un fondo interno oppure in fondi comuni di investimento o SICAV.
Altra importante differenza è data dal tipo di valorizzazione delle polizze di ramo I rispetto a quelle di ramo III
RAMO I
- Contabilmente il patrimonio della Gestione Separata è investito in attivi che, fino a quando rimangono all'interno e non vengono venduti, sono valorizzati al prezzo a cui sono stati inizialmente acquistati ("valore di carico").
Ramo III
- Valore di mercato.
La differenza sembra sia abbastanza evidente ed è data dalla possibilità per le ramo I di adeguare progressivamente all’evoluzione del mercato i risultati finanziari delle gestioni separate e quindi i tassi di rendimento riconosciuti sui contratti rivalutabili. Tali rendimenti sono pertanto tendenzialmente più omogenei.
Quali sono concretamente i vantaggi?
Il primo più evidente e ri-conosciuto vantaggio che hanno le forme assicurative è l’Impignorabilità e insequestrabilità. La legge dispone che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, dunque sono impignorabili ed insequestrabili.
Sono però fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (azione revocatoria) e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. (art. 1923 c.c.). I creditori del contraente, quindi, possono far valere i propri diritti (esercitando l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti) sulla somma dovuta dalla compagina assicuratrice soltanto fino all’importo dei premi pagati dal contraente e non sull’intera somma.
La giurisprudenza ha precisato che l’impignorabilità e insequestrabilità riguarda soltanto la disciplina civile e non la responsabilità penale, in presenza della quale è possibile il sequestro preventivo (Cass. 6 maggio 2014, Cass. 2 maggio 2007).
Risulta pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa.
Da tenere sempre presente che l’inapplicabilità del divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle polizze, fuori dai casi delle revocatorie, va sempre decretato in sede giudiziale, a differenza dell’indiscussa pignorabilità e sequestrabilità di altre forme di investimento finanziario.
Aspetti fiscali dei redditi delle polizze
Le plusvalenze generate dagli investimenti sono soggetti a tassazione variabile in base alla natura dell’investimento. Per plusvalenza si intende la differenza tra capitale maturato e quello versato. Per i prodotti assicurativi di risparmio e investimento il calcolo e il pagamento delle imposte è rimandato al momento dell’incasso del capitale. La tassazione per cassa comporta la non imponibilità dei redditi prodotti durante la gestione.
Ma come? I redditi compresi nelle somme liquidate dall’assicuratore al beneficiario, dati dalla differenza tra i capitali liquidati e la somma dei premi versati, sono assoggettati a imposta determinata applicando l’aliquota prevista dalla legge.
Polizza vita e successione: premessa
Il Passaggio generazionale è uno degli argomenti più discussi e dibattuti negli ultimi anni e di conseguenza anche la ricerca di strumenti di pianificazione patrimoniale. La conoscenza delle polizze di assicurazione per la successione è utile per la migliore amministrazione e protezione della ricchezza.
Nel disciplinare il contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, come definito dall’art. 1920 del codice civile, non rientra di base nell’asse ereditario. Per effetto della designazione, che avviene con atto unilaterale inter vivos o con testamento del disponente a favore di terzo, il beneficiario acquista un diritto proprio basato sulla promessa da parte della compagnia assicuratrice di versare una somma a titolo di indennità al verificarsi di un evento legato alla vita umana (Cass. N. 4484 del 1994).
Non cadendo in successione e non rientrando nell’asse ereditario, le polizze vita non vengono computate per formare le quote degli eredi e la liquidazione dell’indennità al beneficiario non è assoggettata ad imposta di successione.
L’acquisizione del beneficiario di un diritto proprio derivante dal contratto di assicurazione per il caso morte, nonché la sua natura estranea al patrimonio ereditario del soggetto stipulante e delle regole di successione legittima, sono state confermate nel 2016. (Cass. sentenza n. 26606)
L’aspetto importante da sottolineare è che essendo il diritto all’indennità un diritto autonomo che non lede il patrimonio del disponente, si deve rilevare che questo vale nei limiti in cui il soggetto beneficiario sia costretto a rimborsare agli eredi che dimostrino di aver subito una lesione dell’ammontare dei premi pagati in vita dal de cuius.
Estraneità alla successione
Come abbiamo detto le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte dell’assicurato non sono comprese nell’asse ereditario, poiché spettano al beneficiario per diritto proprio.
Ciò consente, in alcuni casi, di utilizzare questo strumento nell’ambito della pianificazione successoria, in particolare per chi vuole attribuire, dopo la propria morte, un capitale a determinati soggetti senza correre il rischio dell’impugnazione per lesione dei diritti di legittima degli eredi necessari.
Questo rappresenta un aspetto rilevante soprattutto quando il beneficiario non può godere di alcuna franchigia e sarebbe soggetto, nell’ambito della successione, all’aliquota più alta, attualmente pari all’8% (come avviene, nell’ambito delle famiglie di fatto), ma anche per i parenti più stretti, quando la franchigia è stata già erosa da donazioni fatte in vita, o si prevede che sarà interamente utilizzata per altri beni compresi nell’asse ereditario.
Da tenere sempre presente, però, che l’esclusione dall’asse ereditario può essere contestata per le polizze a contenuto prevalentemente finanziario.
Infatti la diversa qualificazione giuridica che hanno invece le polizze vita a contenuto finanziario e di investimento (in particolare quelle unit e index linked) ha portato questa differente interpretazione della Corte di Cassazione sentenza n. 3263 del 2016 , che ha stabilito come le polizze vita a contenuto finanziario nelle quali il beneficiario è soggetto terzo, non legato al contraente da vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, si configurano come delle “donazioni indirette” fino a prova contraria.
Potendo le donazioni indirette ledere le quote dei legittimari, il legislatore ha quindi previsto che esse siano assoggettate alla disciplina della collazione e della riduzione.
Nell’ottica della protezione del patrimonio è pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa, da cui discende il beneficio dell’impignorabilità e insequestrabilità.
Amministrazione fiduciaria di polizze
Quando il fiduciante vuole o deve costituire vincoli (es, pegno) sui valori mobiliari intestati fiduciariamente a garanzia di finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti in ambito societario, quando il fiduciante vuole aprire un rapporto presso intermediari esteri e non vuole gestire le procedure relative alla fiscalità o quando il fiduciante vuole mantenere una visione unitaria del patrimonio complessivo…ecco in questo caso si ricorre al mandato fiduciario.
Due le modalità
- BENEFICIARIO INDIVIDUATO PER TESTAMENTO
Come evidenziato nel grafico sottostante, che esplicita in modo chiaro i passaggi.
- POSIZIONE FIDUCIARIA con la sola CONTRAENZA
Ultimo aspetto molto importante, che spesso viene affrontato con superficialità è la designazione del beneficiario. La designazione è particolarmente importante e può far insorgere dubbi interpretativi, anche con riguardo al momento in cui viene effettuata.
Il beneficiario di una polizza vita viene individuato, normalmente, al momento della stipula dell’assicurazione, ma può anche essere designato in un momento successivo dall’assicurato purché lo comunichi per iscritto alla compagnia assicuratrice oppure all’interno del testamento ai sensi dell’articolo 1920 comma 2 del Codice Civile.
La polizza vita puó essere a favore di un beneficiario specifico oppure genericamente agli eredi.
Se nella polizza viene indicato “eredi legittimi” o semplicemente “eredi” quali beneficiari, bisogna prestare particolare attenzione alla liquidazione dell’indennità in quanto non sempre è chiaro se, agli eredi, si debba versare in parti eguali o in base alle quote di eredità.
La soluzione è la seguente :
“…nel caso in cui il contraente abbia designato gli eredi legittimi in qualità di beneficiari della polizza vita, la ripartizione deve necessariamente essere effettuate in base alle quote fissate dalle regole del Codice Civile”
Così si è pronunciata la Corte di Legittimità con sentenza n. 19210 del 2015.
Ciò implica che la compagnia assicuratrice dovrà necessariamente liquidare l’indennità rispettando le quote assegnate a ciascun erede, come risulta da atto notorio/dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quindi concludendo :
Le polizze assicurative sulla vita si prestano ad essere utilizzate, a determinate condizioni:
- per la protezione del patrimonio (con un’importante funzione previdenziale),
- nell’ambito della pianificazione del passaggio generazionale e della successione in genere.
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