Imprese e Passaggio Generazionale: il Patto Di Famiglia
di Aniello Milano | pubblicato il 22 maggio 2021
Le statistiche raccontano che possiamo contare all’incirca 65 imprese ogni mille abitanti per un totale di quasi quattro milioni e mezzo di attività industriali e di servizi e che il nostro tasso di imprenditorialità è tre volte quello medio europeo.
In Europa ci distinguiamo in quanto siamo il Paese con il maggior numero di piccole e medie imprese - e non potendo contare sulla presenza di materie prime - rappresentano il motore della nostra economia creando ricchezza e occupazione.
Per tale motivo è importante aiutare gli imprenditori a scegliere con accortezza le strategie aziendali, mediante una intensa attività di consulenza patrimoniale. Serve un ruolo attivo per spiegare gli strumenti giuridici a disposizione, ma per far comprendere alle imprese familiari l’importanza di affrontare con anticipo il passaggio generazionale, evidenziando i costi e i benefici connessi a una sua corretta programmazione e a una gestione consapevole volta a salvaguardare la continuità operativa dell’azienda.
Uno di questi strumenti è il Patto di famiglia
Il ruolo di socio o di azionista è l’unico trasmissibile per via ereditaria. Modalità e vincoli della trasmissione di quote e azioni tra membri della famiglia e/o verso terzi, di variazione del capitale sociale, se non definiti e condivisi per tempo possono innescare “bombe a orologeria” che producono effetti dirompenti e nei momenti meno opportuni.
Con l’introduzione nel nostro ordinamento del “patto di famiglia”, istituto da tempo atteso e caldeggiato, la trasmissione della ricchezza familiare, prevalentemente rappresentata dall’impresa e/o caratterizzata da una predominante dimensione mobiliare, può essere oggi programmata con più lungimiranza.
Per lungo (forse troppo) tempo le norme che nel nostro ordinamento disciplinano le successioni mortis causa sono rimaste del tutto indifferenti rispetto alla qualità dei beni che formavano oggetto della successione. E questo nonostante fosse del tutto evidente il divario esistente tra una vecchia automobile, un appartamento in città, un’impresa individuale o un pacchetto azionario di controllo di una società quotata.
Il punto fondamentale è che la scomparsa dell’imprenditore o del socio di riferimento porta spesso con sé problemi che possono compromettere il futuro dell’impresa. Non sempre, infatti, i discendenti dell’ imprenditore hanno le stesse capacità del loro predecessore, le stesse aspirazioni, le stesse felici intuizioni.
Il risultato finale è tanto diffuso quanto scontato, la dissoluzione e la scomparsa dal mercato di quell’impresa creata dal de cuius e che in passato si era rivelata in grado di produrre e di diffondere ricchezza.
E’ in questo contesto che gli studiosi delle scienze economiche hanno sempre sottolineato che la continuità nella gestione dell’impresa ne rappresenta un valore fondamentale e che questo elemento, in un’impresa a matrice familiare, è fortemente influenzato anche dal rischio connesso al suo trapasso generazionale.
Definizione
Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento. L’articolo 768-bis c.c. stabilisce che:
“È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“.
Sono quindi contratti finalizzati ad assicurare il passaggio generazionale, evitando ripercussioni negative sulla successione grazie alla eliminazione del rischio di azioni giudiziarie riguardanti la divisione (richieste di collazione) o la lesione di legittima (azione di riduzione).
Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia” senza che vi possano essere contestazioni poi in sede di eredità.
E’ una novità molto importante nel sistema del diritto successorio, nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere “familiare”.
Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.
Caratteristiche
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).
I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro, in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.
All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli)e in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.
Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
1. con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
2. mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.
Domande più ricorrenti
• Come avviene la liquidazione ai legittimari? Come si stabilisce la somma ad essi dovuta?
La legge prevede (a fronte dell’assegnazione effettuata dall’imprenditore a favore di uno dei discendenti o di più discendenti per realizzare il passaggio generazionale) una compensazione delle ragioni dei legittimari non assegnatari, sempre che questi non vi abbiano rinunciato in tutto o in parte.
La base di calcolo, ai fini della determinazione del valore delle quote riservate ai non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, è rappresentata dai beni attribuiti all’assegnatario a seguito del patto e senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.
Se l’azienda vale 300.000 euro, e la famiglia è composta dall’imprenditore, dal coniuge e da un figlio, il trasferimento potrebbe essere realizzato senza alcun esborso da parte del figlio se il coniuge rinuncia oppure attraverso la liquidazione di 100.000 euro, corrispondenti ad 1/3 (che sarebbe la quota riservata al coniuge sul patrimonio ereditario).
• E’ possibile un pagamento dilazionato?
Sì, basta trovare un accordo sui termini, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie.
• Come si può valutare correttamente il valore dell’azienda o delle partecipazioni?
Stimare un’azienda non è attività semplice. Le loro valutazioni sono estremamente importanti, ed è opportuno, anche se non è necessario, che si predisponga un documento, una perizia, che potrà essere allegata all’atto notarile.
La perizia è utile ad ancorare il valore della stessa azienda o delle partecipazioni trasferite al momento in cui è stato concluso il Patto di famiglia.
Avere certezza su questo valore crea vantaggi in relazione all’ipotesi che alcuni legittimari non abbiano partecipato al patto.
• La liquidazione ai legittimari deve avvenire necessariamente in denaro?
No, la liquidazione può avvenire in tutto o in parte anche mediante trasferimento di altri diritti (ad esempio i diritti su immobili). Ciò impedisce che sorga rispettivamente in tutto o in parte la corrispondente obbligazione pecuniaria, in altre parole, se c’è l’accordo, la compensazione del legittimario può avvenire con beni e non con denaro.
• Se si firma il patto di famiglia davanti al notaio, è possibile che si contesti successivamente la decisione, al momento in cui viene a mancare l’imprenditore?
Al momento dell’apertura della successione dell’imprenditore non possono essere esercitate azioni o effettuate operazioni che abbiano finalità destabilizzatrici dell’assetto patrimoniale, deciso con il patto di famiglia. Al fine di garantire la stabilità dell’assetto patrimoniale ideato dall’imprenditore, i beni assegnati con il patto sono esclusi dall’obbligo della collazione e non sono soggetti all’azione di riduzione. In sostanza, l’assegnazione effettuata tramite il patto di famiglia è definitiva. E ciò vale tanto per gli assegnatari dei beni d’impresa quanto per gli altri legittimari.
• Ci sono vantaggi di natura fiscale?
La legge ( l’art. 1, comma 78, L. n. 296/2006, che ha integrato la disposizione dell’art. 3, D.Lgs. n. 346/1990) prevede un regime agevolato (non assoggettabilità all’imposta) per i trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti, che si impegnino a continuare l’attività nei successivi cinque anni.
Questo regime è estremamente vantaggioso, e prevede:
• l’esenzione dall’imposta di donazione;
• l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le formalità relative;
• l’esenzione dall’imposta catastale per le volture relative.
Concludendo, oggi con l’introduzione del patto di famiglia, il rischio della dissoluzione dell’impresa per effetto della scomparsa del suo capo attuale è sicuramente molto ridimensionato.
Tuttavia, sarebbe ingenuo pensare che il “patto di famiglia” possa risolvere tutti i complessi problemi legati alla trasmissione della ricchezza familiare, il divieto dei patti successori e la disciplina della successione necessaria sono ancora ben presenti nel nostro ordinamento e, seppure in misura minore rispetto al passato, potrebbero ancora rappresentare degli ostacoli rispetto ad una strategia di trapasso generazionale dell’impresa familiare che possa sempre dirsi pienamente sicura ed efficace.
Resta comunque il fatto che, nonostante alcuni dubbi interpretativi, il passo compiuto dal legislatore nella direzione di un diritto successorio più moderno e aperto alle nuove esigenze del sistema economico è stato sicuramente rilevante, quindi è utile valutarlo in ottica di passaggio generazionale!
Strumento che è stato utilizzato in modo efficace da alcuni miei clienti alle prese con problematiche gestionali della azienda di famiglia, dove 2 figli su 3 non avevano assolutamente intenzione di proseguire le orme del padre.
Adottando tale strumento tutte le parti sono rimaste soddisfatte nell’ aver ottenuto ognuno il proprio obiettivo; d’altronde la consulenza patrimoniale è anche finalizzare al meglio i desiderata delle parti in causa, utilizzando gli strumenti giusti!