Gli strumenti giuridici per la tutela del patrimonio

La tutela del patrimonio è un aspetto fondamentale nella vita di ogni persona, ma lo diventa ancor di più per i soggetti sottoposti a rischi maggiori, come i liberi professionisti ed imprenditori. Oggi non voglio fare una elencazione di tutti gli strumenti possibili ma concentrami su tre di questi e illustrarne le differenze e caratteristiche per un più chiaro utilizzo. 

Molto spesso accade che gli istituti di protezione patrimoniale vengano scelti nell'imminenza della problematica (per lo più nella riscossione da parte dei creditori). Si tratta, in questi casi, di un vero e proprio abuso ai danni dei creditori, per i quali il legislatore ha previsto una serie di azioni a tutela del loro credito; apposite tutele che possono subire un pregiudizio dagli atti posti in essere dal loro debitore.

Non bisogna infatti dimenticare quanto previsto e disciplinato dall'art. 2740 c.c. relativo alla responsabilità patrimoniale del debitore:

Il debitore risponde di tutte le sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro.


A latere di questa norma sono stati introdotti: da una parte gli strumenti di protezione del patrimonio e, dall'altra, azioni a tutela dei creditori ( vedi azione revocatoria). 

I primi consentono legittimamente di segregare parte del patrimonio a discapito dei propri creditori e potrebbero non essere assoggettabili all'azione esecutiva di quest’ultimi; la seconda, viceversa, consente a coloro che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'atto segregativo, di farlo dichiarare inefficace nei propri confronti. Così il nostro ordinamento " contempera" le ragioni di entrambe le parti, debitore e creditore.


Quali sono i presupposti dell'azione revocatoria, art. 2901 c.c.?

•    pregiudizio che l'atto comporta alle ragioni del creditore

•    la consapevolezza da parte del debitore di arrecare un danno al creditore


Con questa azione i creditori possono chiedere al Giudice di dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti dispositivi, e se accolta dichiarare quindi inefficaci nei confronti del creditore tutti gli atti posti in essere dai debitori che hanno determinato una modificazione della loro situazione patrimoniale e che rendono così più difficoltosa o impossibile la soddisfazione del loro credito.

Nonostante sia una facoltà davvero consolidata a disposizione dei creditori, occorre tener presente, però, che l'azione revocatoria può essere esercitata entro il temine massimo di 5 anni dal compimento dell'atto pregiudizievole, oltre il quale l'azione si prescrive e l'atto dispositivo diviene inattaccabile.

A tal proposito vorrei specificare che secondo l’orientamento maggioritario, il termine “data dell’atto” deve essere inteso come “il giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità a terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può essere fatto valere” (Cass. sent. 5889/2016).

A tale indirizzo si contrappone invece quello della giurisprudenza minoritaria che, facendo leva sull’interpretazione letterale della norma, sostiene che il termine di prescrizione dell’azione cominci a decorrere dal giorno della data dell’atto dispositivo (Cass. sent. 6321/2010).

Quindi chi intende porre in essere delle attività volte alla tutela del proprio patrimonio dovrà agire prima di aver contratto debiti.


Da sottolineare anche come nel 2015 il dl n.83, ha inserito nel codice civile l'art. 2929 bis. che disciplina una specie di " revocatoria di legge" e che rappresenta un ulteriore tutela per il creditore. L'articolo prevede che i beni immobili e mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, purchè il pignoramento venga effettuato entro 1 anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione!  

Quindi in sostanza prevede la possibilità per il creditore di pignorare i beni del debitore entro 1 anno dal compimento dell'atto dispositivo ed anche in assenza di una preventiva sentenza che dichiari l'inefficacia dell'atto stesso! (diversamente dall'azione revocatoria)


STRUMENTI DI PROTEZIONE

Premesso tutto quanto detto in precedenza, andiamo ad analizzare, in modo generico, i tre strumenti di protezione, ma effettuando un confronto.

1.  Fondo Patrimoniale

2.  Atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

3.  Trust

Sono tutti e tre strumenti giuridici che hanno in comune la possibilità di consentire, del tutto legittimamente, di proteggere il patrimonio. 

Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ed il trust, hanno il pregio di poter ottenere lo stesso risultato pratico del fondo patrimoniale.


Il fondo patrimoniale, strumento giuridico deputato all'interesse patrimoniale della famiglia, può essere utilizzato solo in presenza di un valido matrimonio o di un'unione civile. Lo stesso si scioglie nell'ipotesi che venga a mancare il vincolo matrimoniale o unione civile in seguito a decesso coniuge/partner o per divorzio e quindi non può essere costituito dalle "famiglie di fatto", realtà sociali sempre più diffuse e prive del vincolo matrimoniale.


Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ed il trust invece consentono di sopperire a tale mancanza (non è necessaria la preesistenza del matrimonio o unione civile) oltretutto non prevedono nemmeno la sussistenza di una coppia e pertanto possono essere istituiti anche da single.


L' atto di destinazione ed il trust non sono inoltre sottoposti alla disciplina relativa alla gestione del fondo patrimoniale, che segue le stringenti regole della comunione legale dei beni tra coniugi, infatti viene determinata al momento della costituzione del vincolo o trust.


Il fondo patrimoniale a differenza del trust, non prevede un beneficiario in senso tecnico, ossia un soggetto che sia legittimato ad agire in giudizio in caso di inosservanza degli obblighi nell'istituto giuridico, viceversa nel trust il beneficiario può agire contro il trustee quando non si attenga agli obblighi posti a suo carico nell'atto istitutivo.


Nel fondo patrimoniale, infine, a differenza del trust, non è previsto alcun obbligo di trasferimento dei beni ai familiari e figli, quindi offre meno garanzie alla famiglia.

Dal punto di vista "oggettivo", il fondo patrimoniale può avere come oggetto beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito, l'atto di destinazione solo beni immobili e mobili registrati, mentre il trust qualsiasi tipologia di bene. 


Tempi e adempimenti


Diversa è anche la regola circa la durata degli strumenti.

•   fondo patrimoniale, strettamente connessa alla permanenza del matrimonio o unione civile;

•  atto di destinazione, vitalizia, coincide solitamente con la durata della vita della persona a cui destinato il vincolo, ma, al massimo fino 90 anni;

•  trust, in questo caso la durata dipende dalla previsione nell'atto istitutivo e potrebbe essere anche vitalizia, con riferimento alla durata della vita del beneficiario.


In conclusione, per la scelta dell'istituto più adatto alle proprie esigenze si dovrà tener conto di una  duplice valutazione :

•    quella " soggettiva" relativa allo status personale dei costituenti ;

•    quella "oggettiva" tenendo conto soprattutto della tipologia di patrimonio da segregare.


Certamente tra i tre istituti giuridici, il trust è quello che si presenta più duttile e malleabile, non essendo previste finalità specifiche e limiti soggettivi ed oggettivi.


Per eventuali approfondimenti resto a disposizione. 


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