Nell’articolo precedente – vedi https://aniellomilano.it/blog/page/2978/il-contratto-di-affidamento-fiduciario - ho cercato di illustrare a grandi linee come funziona il contratto di affidamento fiduciario. In questo nuovo articolo affronterò l’argomento concentrandomi più sul profilo successorio.
Il contratto di affidamento e il diritto delle successioni
Dato che il diritto delle successioni non può considerarsi solo un’area del diritto civile. L’orizzonte comprende interessi, patrimoniali e no, della persona oltre a problemi di natura giuridica.
Occorre distinguere il caso in cui il negozio fiduciario:
- sia stato già posto quando si apre una successione,
- caso in cui il negozio fiduciario è sostanzialmente posto dall’atto di ultima volontà, da un atto capace di regolare la successione della persona.
Nel primo punto i problemi che si possono porre ruotano intorno alla stabilità del negozio di affidamento fiduciario. Indagando sulla natura di questo atto e sulla sua possibile qualificazione in termini di atto avente natura liberale, vi è da verificare: se e in che misura esso sia in grado di resistere alla aggressione di eventuali legittimari lesi, dalla aggressione di eventuali creditori della massa o creditori degli eredi e in che misura esso rimane insensibile a vicende relative alla divisione ereditaria e all’eventuale collazione.
Nel secondo punto la problematica più rilevante è da ricercare nel contenuto dell’atto di ultima volontà, ossia alla individuazione degli elementi minimi necessari perché si possa porre in essere un negozio di affidamento fiduciario con un atto di ultima volontà. Occorre stabilire quali siano gli elementi minimi essenziali, ossia quale debba essere il contenuto minimo essenziale, in difetto del quale il negozio di affidamento fiduciario non è valido.
Natura liberale del negozio di affidamento fiduciario
Seppur è innegabile che in alcuni casi il negozio di affidamento fiduciario può non avere natura liberale, ben potendo svolgere altre funzioni (compensatoria o liquidatoria), certamente è da escludere che il negozio di affidamento fiduciario possa considerarsi una donazione in senso proprio.
Infatti, affinché un contratto sia qualificato non basta che una parte arricchisca l’altra per spirito di liberalità piuttosto occorre che l’arricchimento avvenga o attraverso la disposizione di un proprio diritto o attraverso l’assunzione di una obbligazione verso quella.
Nel caso del negozio di affidamento fiduciario deve escludersi che questo arricchimento avvenga in una di queste due forme, in quanto avviene proprio attraverso l’attuazione del programma e per la mediazione dell’attività giuridica dell’affidatario, il quale amministra, nel rispetto del programma, il bene o il complesso dei beni affidati, impegnandosi ad attribuire quei beni ai beneficiari quando il programma sia completamente realizzato o divenuto impossibile da realizzare.
E’ evidente pertanto che si tratta di una liberalità indiretta, realizzata dal disponente a favore dei beneficiari. L’affidatario non può, infatti, essere considerato beneficiario, ancorché sia titolare del patrimonio affidato.
Il negozio di affidamento fiduciario presuppone che il bene o il complesso di beni fuoriescano dal patrimonio del disponente e, da quel momento, vengono amministrati dall’affidatario, che ha il compito di attuare il programma, per il quale questi beni sono destinati.
Il diritto dei beneficiari, non può essere un diritto reale sul patrimonio affidato è, piuttosto un diritto di credito, ossia il diritto di pretendere da parte dell’affidatario, secondo quanto previsto nel programma del negozio fiduciario, i beni o una certa quota di essi.
Per cui :
- il negozio di affidamento fiduciario deve considerarsi una liberalità indiretta del disponente a favore dei beneficiari,
- la stima, ai fini successori, è pari al valore dei beni che il disponente destina all’attuazione del programma, attualizzato al tempo della apertura della successione
- che il beneficiario è sempre titolare di un mero diritto di credito a termine
- che l’affidatario, ancorché sia proprietario del bene, proprio in ragione della funzionalizzazione della proprietà alla realizzazione dell’interesse del beneficiario, non può essere considerato beneficiario.
Negozio di affidamento fiduciario e azione di riduzione
I beneficiari, qualora siano legittimari, debbano imputare quanto ricevuto a titolo liberale alla propria quota. Il problema della imputazione dipende, però, dal fatto che i beneficiari sono titolari non di un diritto reale, bensì di un diritto di credito a termine. Ciò significa, che costoro debbono procedere a una imputazione del solo valore del diritto di credito.
Nel caso in cui l’affidamento fiduciario determini una liberalità, il beneficiario, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto all’obbligo della collazione. Ovviamente la collazione riguarda il diritto di credito.
L’azione di riduzione serve per accertare la lesione del legittimario e per rendere inefficace l’atto compiuto dal disponente, che lede il diritto del legittimario. Infatti, il legittimario acquista il diritto sul bene oggetto della disposizione testamentaria o della donazione, non già in forza della sentenza, bensì in forza della propria vocazione ereditaria.
Alla luce di queste considerazioni, non si può dubitare che in caso di negozio di affidamento fiduciario, il legittimario, eventualmente leso, deve agire in riduzione contro il beneficiario dell’atto lesivo.
Ipotizzare che il legittimario leso possa o debba agire con l’azione di riduzione contro l’affidatario, sol perché costui è il titolare del patrimonio affidato, non è nella logica delle cose. Nel momento in cui il legittimario agisse in riduzione contro il beneficiario, chiederebbe, nei limiti necessari ai fini della soddisfazione della propria quota di legittima, l’inefficacia totale o parziale dell’atto lesivo, dell’atto che attribuisce al beneficiario il diritto di credito. All’esito dell’azione di riduzione, il diritto di credito che ne costituiva l’oggetto tornerebbe nel patrimonio del de cuius o, piú esattamente, nella massa ereditaria e quindi nella qualità di erede del legittimario leso, acquisterebbe il diritto.
Negozio di affidamento fiduciario per testamento
Le potenzialità dell’atto di ultima volontà consentono di affermare che il negozio di affidamento fiduciario possa quindi trovare fonte nel testamento. La costituzione può avvenire sia indirettamente, obbligando un erede o un legatario a porre in essere il negozio di affidamento fiduciario, sia direttamente e senza la necessaria mediazione dell’attività giuridica dell’erede o del legatario che, potrebbe al più avere funzione esecutiva.
Ciò detto occorre stabilire quale siano gli elementi minimi necessari di contenuto della disposizione testamentaria, affinché si possa, validamente ed efficacemente, costituire un affidamento fiduciario per testamento.
Occorre che siano determinati e/o determinabili:
- che la disposizione testamentaria provveda alla determinazione del programma, che risulti chiaramente sia lo scopo dell’affidamento, sia i poteri e gli obblighi dell’affidatario e dell’eventuale garante, sia le modalità per la nomina di altro affidatario o per la sostituzione di questo.
- la disposizione testamentaria deve indicare la persona che assume l’incarico di affidatario fiduciario, o le modalità per la prima nomina, la persona che assume la posizione di garante. In caso di nomina del garante, devono essere indicati i suoi poteri, le modalità per la sua eventuale sostituzione e i casi in cui sia richiesto un suo eventuale parere per il compimento di un certo atto.
- debbono essere indicati i beneficiari, oppure essere chiaramente indicate le modalità di determinazione dei beneficiari, visto che debbono considerarsi legatari di un diritto di credito, è possibile che i beneficiari siano, immediatamente e direttamente, designati dal testatore, oppure che il testatore incarichi un terzo di compiere questa scelta.
- che il testatore destini uno o più beni al programma, in modo tale che esso possa essere realizzato e che l’affidatario abbia la possibilità di darvi attuazione. Questi beni dovranno essere destinati alla realizzazione del programma.
L’affidatario, pur acquistando la proprietà del bene o del complesso dei beni, che il testatore destina per l’attuazione del programma, non deve considerarsi né erede, né legatario, perché non c’è alcuna volontà del testatore in tal senso.
Il problema della tutela dei legittimari
Quando il negozio di affidamento fiduciario comporta la destinazione al programma di beni il cui valore è compreso nella quota disponibile del testatore, non si può porre alcun problema di lesione dei diritti dei legittimari.
Diversamente, nel caso in cui il negozio di affidamento fiduciario comporti la destinazione di beni per un valore superiore rispetto alla quota disponibile, si potrebbe porre un problema di lesione della quota riservata ai legittimari. Bisogna anche distinguere a seconda che i legittimari siano, o no, beneficiari del negozio di affidamento fiduciario.
Se i legittimari non fossero beneficiari, non vi è dubbio che potrebbero considerarsi lesi e avrebbero, pertanto, diritto di agire in riduzione e ne viene che l’azione di riduzione dovrà indirizzarsi contro le disposizioni testamentarie lesive.
La questione è piú complessa nell’ipotesi in cui uno o piú legittimari siano anche i beneficiari del negozio di affidamento fiduciario.
La disposizione testamentaria con la quale il legittimario è designato beneficiario del negozio di affidamento fiduciario è, un vero e proprio legato.
Ciò significa che questo legato può essere disposto o in sostituzione di legittima, nel caso in cui tale volontà risulti in modo espresso, oppure, in assenza di una diversa volontà del testatore, un legato non in sostituzione di legittima.
Qualora fosse un legato in sostituzione di legittima, il legittimario, ha, due scelte :
- accettare il legato senza possibilità di pretendere altro,
- rifiutare il legato e pretendere la legittima.
Differenze ed Analogie con il Trust
Lo strumento si differenzia dal trust per il fatto che i beneficiari dell'affidamento, anche se determinati, non hanno diritto al patrimonio alla cessazione del programma, in quanto il contratto potrebbe prevedere la facoltà per l'affidante o il protector di modificare programma o beneficiari.
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione dell'affidamento fiduciario non si limita alle ipotesi previste dalla Legge Dopo di noi e in chiave meramente successoria, ma si estende a molte altre fattispecie, da quelle familiari fino a quelle commerciali.
Se vuoi approfondire le modalità di utilizzo puoi contattarmi su info@aniellomilano.it
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