Parleremo nuovamente del trust, questo istituto di segregazione patrimoniale, ancora poco conosciuto e usato. Ecco le sue declinazioni.
Quando non si usa il Trust? Un esempio di vita reale
Ipotizziamo che il sig. Rossi, cittadino italiano, divorziato in Italia da una moglie con la quale ha avuto due figli, ha trasferito la sua residenza in Inghilterra, dove convive con una donna inglese dalla quale ha avuto un altro figlio; il sig. Rossi possiede anche vari immobili in Italia e, avendo interrotto i rapporti con la prima famiglia, vorrebbe beneficiare solo il figlio nato in Inghilterra.
Istituire un trust potrebbe essere la soluzione.
Le regole del Trust
Il Regolamento Europeo delle Successioni - dal 2015 - individua la residenza abituale come criterio principale per determinare quale legge applicare alle successioni. Nello specifico, l’articolo 1 elenca una serie di atti che non vengono “toccati” dalla nuova disciplina e tra questi vi è il trust.
Anche quando ha funzione di pianificazione successoria, il Trust in Italia continua a essere soggetto alla legge regolatrice scelta e alla convenzione dell’Aja. In particolar modo, l’articolo 15 della Convenzione protegge alcune situazioni dal trust e limita al riguardo la riconoscibilità di quest’ultimo. Fra i diritti tutelati vi sono quelli relativi alla quota di legittima. Pertanto, un trust è sempre soggetto ad azione di riduzione, e a tale sorte sarebbe soggetto il trust del sig. Rossi.
Diversamente, nelle successioni internazionali, se la legge regolatrice non prevede la tutela dei legittimari costoro non possono agire in riduzione. Questa, almeno, è l’opinione prevalente e più rispondente allo spirito evolutivo della norma.
Alla luce di ciò sarebbe preferibile, per il sig. Rossi ricorrere alla successione testamentaria piuttosto che al trust.
Solo se la successione di colui che ha istituito il trust non prevede la tutela dei legittimari (esempio, quella inglese) l’azione di riduzione, che è regolata dalla legge successoria, sarebbe preclusa, e il trust che esclude i legittimari sarebbe salvo. Non va trascurato che in tutti i casi dubbi la giurisprudenza dei paesi di “civil law” (diritto romano-germanico) tende verso interpretazioni conservative della tutela dei legittimari.
In ogni caso, se il sig. Rossi per altri motivi volesse ricorrere al trust e realizzarlo a favore del figlio inglese nessuno può impedirglielo.
Quando si usa il Trust?
Il sig. Verdi, sessantacinquenne e titolare di un piccolo patrimonio, preoccupato di un probabile aumento delle imposte di successione, vorrebbe procedere subito alla devoluzione del patrimonio con una liberalità a favore dei discendenti.
Ma non è del tutto convinto! Spesso si ha paura di spogliarsi completamente dei propri beni, di peggiorare il proprio reddito o del verificarsi di qualche imprevisto o emergenza.
Come risaputo, da diversi anni si attende in Italia un aumento dell’imposta di successione, in quanto il nostro Paese è una sorta di paradiso fiscale e totalmente disallineato dal resto d’Europa. Anche ragioni di armonizzazione comunitaria, rendono inevitabile, prima o poi, tale aumento, per il quale già esistono proposte di legge. La più accreditata prevede un dimezzamento dell’attuale franchigia e un aumento delle aliquote dal 4 al 7% per i discendenti in linea retta.
Imposta di successione: quali conseguenze?
La successione del valore di un milione a favore di un figlio, oggi esente, sconterebbe ad esempio un’imposta di 35.000 euro. Per i patrimoni più elevati si ipotizzano anche aliquote elevatissime. A questo va aggiunto, anche un eventuale aumento delle rendite catastali per gli immobili…insomma un bel carico fiscale aggiuntivo!
Per anticipare la successione è sufficiente donare subito i beni ai figli, ma l’assegnazione immediata della proprietà (anche riservandosi l’usufrutto) ha una serie di conseguenze, non tutte gradite al donante:
- perdita della possibilità di alienare il bene per ricavarne reddito
- immediata inclusione dei beni stessi nell’eventuale asse ereditario del donatario.
Il trust invece evita simili inconvenienti.
Il quantum riservato al beneficiario e la sua stessa istituzione possono essere condizionati da qualsiasi vicenda. Il disponente può riservare per sé alcune prerogative e benefici economici. In sostanza, si possono fortemente temperare gli effetti giuridici della perdita di titolarità dei beni e della loro prematura assegnazione.
Chiarito quando è il caso di utilizzare il trust, almeno nelle fattispecie in esempio, entriamo un po’ di più nelle caratteristiche dell’istituto.
Il Trust ed il diritto successorio in Italia
Trust testamentario
Il trust ha registrato un ampio utilizzo nel diritto successorio quale alternativa al testamento, poiché consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza per la tutela di particolari esigenze, come ad esempio la tutela di soggetti deboli o della redditività di impresa.
Il motivo per cui si opta per tale scelta risiede nel limite che impone il nostro ordinamento circa l’unitarietà della successione da tempo criticata in dottrina, la quale osserva come l’attuale dinamica dei rapporti sociali ed economici produca una pluralità di interessi che non sempre possono trovare tutela attraverso il tradizionale strumento testamentario. Tra i vantaggi tipici dell'istituto del trust:
- la segregazione patrimoniale
- l'asset protection
- l'unitarietà del patrimonio
- la gestione professionale
- la governance degli asset
A questi si aggiunge il vantaggio che i beni restano nella disponibilità del disponente fino al momento della sua morte.
Il trust istituito per testamento si divide in due sottocategorie:
- costituzione diretta, ovvero il disponente costituisce il trust direttamente in sede di testamento;
- costituzione indiretta, ovvero il testatore obbliga gli eredi o i legatari ad apportare in trust i beni loro devoluti.
L’art. 2 della Convenzione, richiamando tra le forme costitutive di trust l’atto di ultima volontà, da un lato integra la vicenda segregativa e destinatoria proveniente da una legge straniera, mentre dall’altro rimanda alla legge interna la disciplina della validità, della capacità, dei vizi del volere e della tutela dei diritti inderogabili dei legittimari, ottenendo un perfetto equilibrio.
Va sottolineato anche il contenuto dell’art. 3 della Convenzione sancisce che la stessa si applica solo in relazione ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. La mancanza di limitazioni viene colmata con il principio di equivalenza delle forme testamentarie secondo cui qualsivoglia forma testamentaria è idonea e valida alla costituzione del trust.
Rispetto al profilo successorio vi è la più totale applicazione dei principi generali di personalità, con riguardo alla proposizione di un atto personale teso alla tutela dei propri interessi post mortem, della certezza, che si realizza nel contenuto chiaro del testamento, e dell’assoluta revocabilità del testamento.
Secondo il principio di equivalenza delle forme testamentarie, si può affermare che il vincolo di destinazione può essere espresso secondo ogni forma testamentaria, perché se si ritenesse idoneo allo scopo solo il testamento pubblico, poi lo stesso dovrebbe essere revocato esclusivamente in forma pubblica; quindi è preferibile abbracciare l’orientamento che, ammettendo il vincolo di destinazione testamentaria, ritiene necessaria ed imprescindibile la forma pubblica della scheda testamentaria poiché si identifica come garanzia di legalità e di consapevolezza della formazione della volontà destinatoria.
Nel trust testamentario il trustee diviene beneficiario non ipso iure, bensì mediante accettazione.
Dinnanzi alle esigenze cautelari che possono sorgere nel momento dell’apertura del trust, sono applicabili ex art. 460 c.c., poteri di gestione conservativa al chiamato e, ex art. 528 c.c., la nomina di un curatore dell’eredità giacente laddove la vicenda successoria risulti essere più complessa.
Infine, per sollecitare una pronta assunzione dell’incarico ed una celere definizione del sistema successorio, il disponente, o testatore, può fissare un termine entro il quale il trustee, o gestore, deve accettare l’incarico e prevedere la loro sostituzione nell’ipotesi di mancata tempestiva adesione.
- Capacità di disporre e di ricevere
Vi è da sottolineare che la capacità testamentaria deve essere presente al momento della redazione del testamento, non al momento dell’apertura del testamento e non è ammessa rappresentanza, neanche se a beneficio di incapaci, poiché ha natura di atto personalissimo.
Per ciò che concerne i soggetti capaci a succedere si deve fare riferimento all’art. 462 c.c. secondo cui “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.
Con riguardo specifico al trust, si afferma che il settlor istituisce tale negozio prevalentemente e generalmente in virtù dei propri discendenti.
- Indegnità
Secondo l’art. 463 c.c., la giurisprudenza ravvisa un’esclusione ex post dalla successione di coloro che hanno perseverato in un comportamento colpevole ottenuto mediante gravi offese arrecate al de cuius o alla sua libertà testamentaria. L’indegnità non opera automaticamente, poiché non si tratta di incapacità a succedere ed in quanto tale è necessaria una pronuncia costitutiva dell’autorità giudiziaria.
- Usufrutti successivi
Tema molto delicato è quello che concerne il divieto di usufrutti successivi in trust ed atto di destinazione.
Tale fattispecie si verifica allorquando il testatore fa conseguire ad un soggetto il diritto di usufrutto che sarà attribuito ad altra od altre persone al momento della morte del primo usufruttuario, ma per effetto diretto della volontà del testatore.
Secondo parte della dottrina non ci sarebbe violazione di tale divieto nell’ipotesi di istituzione di trust o di atto di destinazione testamentario, in quanto, non esistendo alcuna situazione giuridica equiparabile all’usufruttuario ed al nudo proprietario non può verificarsi la scissione tra diritto reale di godimento e di proprietà.
Esistono, tuttavia, fattispecie di trust che riconducono alla figura dell’usufrutto allorquando i beneficiari hanno diritto a godere delle utilità economiche dei beni destinati. Tali ipotesi esulano dal divieto di usufrutto successivo solo quando la disposizione testamentaria fa sorgere diversi diritti di usufrutto a termine
Imposta di successione all’atto di dotazione del Trust
La tassazione indiretta dell’atto costitutivo di trust è stata in passato, e lo è tutt’ora, una questione altamente dibattuta. L’Agenzia delle Entrate nelle indicazioni fornite nella Circolare n. 48/E del 2007 e nella successiva del 2008 aveva costantemente affermato, senza modificare la sua linea interpretativa, che l’atto con cui il settlor vincola i beni in trust sia un atto da assoggettare ad imposizione indiretta.
Con le citate circolari , l’Amministrazione finanziaria aveva dunque affermato che il presupposto impositivo, per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, sia rinvenibile nell’effetto segregativo derivante dalla dotazione del trust fund ed indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento dei beni non realizzi, in realtà, un’attribuzione definitiva dei medesimi.
Par cui l’Amministrazione finanziaria ha fermamente ritenuto che l’imposta di donazione e successione debba essere corrisposta a priori al momento della costituzione del trust.
La giurisprudenza di legittimità, ordinanza n. 31445/2018, è giunta alla presenza di due correnti di pensiero opposte:
- una corrente minoritaria che sostiene che la capacità contributiva non sarebbe rinvenibile nel trasferimento dal settlor al trustee, ma si verificherebbe solo nel successivo momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario finale;
- una corrente maggioritaria che sostiene, invece, la tassazione proporzionale dell’atto di dotazione dei beni in trust con la conseguenza che la cessazione del vincolo del trust non possa considerarsi un episodio fiscalmente rilevante.
A prevalere la corrente che, seppur minoritaria, si è imposta con forza tanto da affermarsi come un orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, le citate pronunce sono state confermate anche da successive e più recenti statuizioni.
Ciononostante, l’impostazione adottata dai Giudici non ha trovato un rapido riscontro da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno continuato a sostenere che l’atto di dotazione del trust giustificasse di per sé l’applicazione dell’imposta di successione e donazione.
A dipanare la questione finalmente ci ha pensato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 13 del 4 gennaio 2021:
“Ai fini delle imposte di successione e donazione la segregazione in trust di immobili e partecipazioni non è rilevante dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi”
Niente imposta di successione al momento dell’istituzione del trust
“La segregazione in trust di immobili e partecipazioni non è rilevante ai fini delle imposte di successione e donazione perché il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi. Il trasferimento effettivo di ricchezza si realizza soltanto all’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”
Tale approccio però sembra essere giunto al capolinea.
Infatti, anche nella risposta all’istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 si legge un approccio differente rispetto al passato e che sembra sposare quello adottato dai Giudici. Nel documento, è stato affermato, per la prima volta, che “l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni”.
L’Amministrazione, citando testualmente la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10256 del 2020) ha ribadito che “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente (…) può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta nel trasferimento di ricchezza”.
Conclusioni
Il trust è un istituto molto importante e ha il suo indispensabile posto tra gli strumenti per regolare una successione. Considerando anche il dilagante affermarsi e diffondersi del fenomeno della segregazione patrimoniale e quindi il ricorso a patrimoni separati - divenuta ormai spesso la regola – si riduce quindi fortemente l’ambito di operatività della garanzia di cui all’ art 2740, Responsabilità patrimoniale.
I motivi di tale presa di consapevolezza sono da riscontrarsi soprattutto nell’evoluzione dell’economia e dei mercati, nonché nelle mutate esigenze di protezione del patrimonio avvertite dai privati. Con i patrimoni separati si dà vita ad un sistema di garanzie caratterizzato dalla snellezza e dalla duttilità, il quale si rende sempre più necessario nello svolgimento delle attività commerciali e di investimento e che, oltre a proteggere le aspettative dei creditori, agevola la circolazione della ricchezza.
Pertanto il trust, è uno strumento, capace di adattarsi alle più svariate esigenze, afferenti tanto alla sfera della persona e dei rapporti familiari, quanto a quella delle attività commerciali e finanziarie.
In conclusione vi è da auspicare l’adozione da parte del legislatore nazionale di una regolamentazione del trust, che potrebbe rappresentare il coronamento di un processo di trasformazione, avviatosi ormai da tempo, del sistema della responsabilità patrimoniale.
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